STATUTO
C.A.I. SEZIONE PALAZZOLO SULL’OGLIO
I N D I C E
TITOLO
I - DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA
Art.
1 (Denominazione e durata)
Art.
2 (Natura)
SCOPI
E FUNZIONI
Art.
3 (Scopi)
Art.
4 (Locali sede)
TITOLO
II - SOCI
Art.
5 (Soci)
Art.
6 (Ammissione)
Art.
7 (Quota associativa)
Art.
8 (Durata)
Art.
9 (Dimissioni)
Art.
10 (Perdita della qualità di Socio)
Art.
11 (Sanzioni disciplinari)
Art.
12 (Ricorsi)
TITOLO
III - SEZIONI
Art.
13 (Organi della Sezione)
ASSEMBLEA
DEI SOCI
Art.
14 (Assemblea)
Art.
15 (Convocazione)
Art.
16 (Partecipazione)
Art.
17 (Presidente e Segretario dell’Assemblea)
Art.
18 (Deliberazioni)
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Art.
19 (Composizione e funzioni)
Art.
20 (Durata e scioglimento)
Art.
21 (Convocazione)
Art.
22 (Modalità di convocazione)
|
PRESIDENTE
Art.
23 (Compiti del Presidente)
TESORIERE
E SEGRETARIO
Art.
24 (Compiti del Tesoriere)
Art.
25 (Compiti del Segretario)
COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
Art.
26 (Composizione e durata)
TITOLO
IV - CARICHE SOCIALI
Art.
27(Condizioni di eleggibilità)
TITOLO
V - COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Art.
28 (Commissioni, Gruppi e Scuole)
TITOLO
VI - SOTTOSEZIONI
Art.
29 (Costituzione)
TITOLO
VII - PATRIMONIO
Art.
30 (Patrimonio)
TITOLO
VIII - AMMINISTRAZIONE
Art.
31 (Esercizio Sociale)
TITOLO
IX - CONTROVERSIE
Art.
32 (Tentativo di conciliazione).
Art.
33 (Rinvio delle norme del Club Alpino Italiano ed entrata
in vigore)
|
TITOLO
I - DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA
Art.
1 – Denominazione
e Durata
E’
costituita, con sede legale in Palazzolo sull’Oglio,
l’associazione denominata “CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di
Palazzolo sull’Oglio” con sigla “CAI - Sezione di Palazzolo
sull’Oglio”, struttura periferica del Club Alpino Italiano, di
cui fa parte a tutti gli effetti. E’ soggetto di diritto privato,
dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia
organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al
Raggruppamento (regionale o provinciale) del Club Alpino Italiano,
L’associazione
ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31
dicembre.
Art.
2 – Natura
L’Associazione,
che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica,
aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma
il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del
Club Alpino Italiano.
SCOPI
E FUNZIONI
Art.
3 – Scopi
L’Associazione
ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione,
la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del
territorio in cui si svolge l’attività Sociale, e la tutela del
loro ambiente naturale. Per
conseguire tali scopi, provvede:
a)
alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e
bivacchi;
b)
al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei
sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche,
anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
c)
alla diffusione della frequentazione della montagna e alla
organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche,
escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche,
speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di
quelle ad esse propedeutiche;
d)
alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole
competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di
corsi di addestramento per le attività alpinistiche,
escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche,
speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di
quelle ad esse
propedeutiche;
e)
alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI,
competenti per materia, per la formazione di Soci
dell’associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed
accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett.
c) e
d);
f)
alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni
locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e
didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della
montagna;
g)
alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla
valorizzazione dell’ambiente montano;
h)
alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre
Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la
prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività
alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche,
sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo
giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di
persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
i)
a pubblicare periodicamente il programma gite di cui la sezione è
editrice e proprietaria;
l)
a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca,
la cartografia e l’archivio.
E’
vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad
eccezione di quelle ad esse connesse.
Art.
4 – Locali sede
Nei
locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino
con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati,
neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del
Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.
TITOLO
II - SOCI
Art.
5 – Soci
Sono
previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, vitalizi,
ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria
di Soci. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi
diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni
nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata
dall’Assemblea. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia
acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze
nell’attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria,
in un albo d’onore della Sezione stessa.
Art.
6 - Ammissione
Chiunque
intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda alla
segreteria della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su
apposito modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore,
iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la
domanda deve essere firmata
anche da chi esercita
la potestà. Il Consiglio
Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda
ratifica l’accettazione. La domanda presentata nell’ultimo
bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
Art.
7 – Quota associativa
Il
Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
a)
la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del
distintivo Sociale (se richiesto), delle copie dello Statuto e del
Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono
consegnati all’atto dell’iscrizione (raggruppate nel libretto
delle attività sezionali);
b)
la quota associativa annuale;
c)
il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per
le coperture assicurative;
d)
eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le
somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente
devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non
in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita
sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le
pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la
propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31
marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la
morosità, dandone comunicazione al Socio.
Non
si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità
di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era
iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui
sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai
Soci.
Art.
8 – Durata
La
partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata
del rapporto Sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome
della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono
ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in
contrasto con quelle ufficiali programmate
dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono
volontarie e gratuite.
Art.
9 – Dimissioni
Il
Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento;
le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto
immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.
Il
Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il
trasferimento da una Sezione ad un’altra deve essere comunicato
immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la
quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla
data di comunicazione.
Art.
10 - Perdita della qualità di Socio
La
qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica
che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte
del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento
disciplinare.
Art.
11 - Sanzioni disciplinari Il
Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga
un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino
Italiano ed alle regole della corretta ed
educata
convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.
Art.
12 - Ricorsi
In
conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal
Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il
Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale
dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di
primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione
possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado
avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.
TITOLO
III - SEZIONI
Art.
13 – Organi della Sezione
Sono
organi della Sezione almeno i seguenti:
-
l’Assemblea
dei Soci;
-
il
Consiglio Direttivo;
-
il
Presidente;
-
il
Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA
DEI SOCI
Art.
14 – Assemblea
L’Assemblea
dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è costituita da
tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto,
le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L’Assemblea:
-
adotta
lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
-
elegge
il Presidente sezionale (in
alternativa l’elezione può essere effettuata dal Consiglio
Direttivo, prevedendolo all’art. 19)
-
elegge
il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i
delegati all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel
numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari
della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto,
incluso il voto per corrispondenza;
-
delibera
le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte
destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite
dall’Assemblea dei Delegati;
-
approva
l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la
relazione del Presidente;
-
delibera
l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di
vincoli reali sugli stessi;
-
delibera
lo scioglimento della Sezione;
-
delibera
sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica
lettura;
-
delibera
su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le
venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o dai Soci, aventi diritto
al voto (presenti).
Art.
15 – Convocazione
L’Assemblea
ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all’anno entro il
termine perentorio del 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e
la nomina delle cariche Sociali. L’assemblea straordinaria può
essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga
necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del
CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da
almeno il 10% dei Soci maggiorenni della Sezione.
Art.
16 – Partecipazione
Hanno
diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto
tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il
pagamento della quota Sociale relativa all’anno in cui si tiene
l’assemblea; i minori di età possono assistere all’Assemblea.
Ogni Socio può farsi
rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente
del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle
votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio
delegato può portare n. 2 deleghe (se
consentite).
Per
la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o
per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in
seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un’ora dopo la
prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il
numero dei presenti.
Art.
17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea
L’Assemblea
nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla
Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo,
verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di
partecipare all’Assemblea.
Art.
18 – Deliberazioni
Le
deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti
mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a
scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei
Soci presenti aventi diritto al voto. Le cariche Sociali sono
elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l’elezione
alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha
diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio
eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla
carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso
pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro
tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di
voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può
trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale. Le
deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la
costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate
con la maggioranza dei
due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali
deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione
da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo. La
deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata
con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante
affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Art.
19 –Composizioni e funzioni
Il
Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e si
compone di 9 componenti, più il Presidente, eletti dall’Assemblea
dei Soci (o dal Consiglio Direttivo).
Il
Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:
-
convoca
l’Assemblea dei Soci;
-
propone
all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della
Sezione;
-
redige,
e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
-
pone
in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
-
adotta
gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite
dall’Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva
dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
-
cura
la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
-
delibera
la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal
presente statuto;
-
delibera
i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
-
ratifica domande
d’iscrizione di nuovi Soci;
-
delibera
la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e
ne coordina l’attività;
-
cura
l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e
del presente statuto sezionale;
-
proclama
i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e
settantacinquennali
Nella
sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi
componenti il Presidente (se
non di competenza dell’Assemblea),
il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario,
che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del
Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno
diritto di voto.
Art.
20 - Durata e scioglimento
Gli
eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una
prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di
interruzione. (quest’ultima
disposizione può essere derogata dallo statuto delle sezioni per le
cariche elettive dei propri organi, che la nostra seziona adotta,
escluso il presidente sezionale).
Il
Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che,
senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 2 riunioni
consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo
subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del
sostituito.
Qualora
vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve
convocare l’assemblea per la elezione dei mancanti entro il
termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei
sostituiti.
In
caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio
dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea
dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione
per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art.
21 - Convocazione
Alle
riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i
Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte
degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare
alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche
persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
Art.
22 – Modalità di convocazione
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere
anziano o da chi ne fa le veci, oppure come concordato, il primo
lunedì del mese, mediante avviso contenente l’ordine del giorno,
il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno
cinque giorni prima della riunione qual’ora sia una riunione
straordianria. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere
valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua
mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di
ntrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al
CAI.
All'insorgere
di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione
della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il
suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado,
lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle
deliberazioni relative, né può
assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.
I
verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere
all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e
sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono
essere consultati dai Soci nella sede Sociale, non è consentito il
rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.
PRESIDENTE
Art.
23 - Compiti e nomina del Presidente
Il
Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa;
ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del
consiglio direttivo; ha
la firma Sociale
; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
-
sottoscrive la convocazione dell’assemblea dei Soci;
-
convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo
-
presenta all’assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata
dal conto economico dell’esercizio
e dallo stato patrimoniale della Sezione;
-
pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo
-
in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di
competenza del Consiglio
Direttivo,
che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima
seduta utile. Il candidato alla carica di Presidente della Sezione
al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno
triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture
periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non
inferiore a due anni Sociali completi.
Il
Presidente è nominato dall’Assemblea dei Soci (in
alternativa dal Consiglio Direttivo),
secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.
TESORIERE
E SEGRETARIO
Art.
24 – Compiti del Tesoriere
Il
Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della
Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la
documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al
Presidente.
Art.
25 –Compiti del Segretario
Il
Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo,
dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai
servizi amministrativi della Sezione.
COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
Art.
26 – Composizione e durata
Il
Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile
e amministrativo della gestione finanziaria, economica e
patrimoniale della Sezione. E’ costituito da almeno due
componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione
non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica quanto
il Consiglio Direttivo, sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori
dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi,
che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio:
i componenti del
Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo
sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute
dell’Assemblea dei Soci.
E’
compito dei Revisori dei conti:
-
l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del
bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita
relazione da presentare all’assemblea dei Soci;
-
il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della
Sezione o della sottoSezione;
-
la convocazione dell’assemblea dei Soci nel caso di riscontro di
gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità
di funzionamento del Consiglio Direttivo.
TITOLO
IV - CARICHE SOCIALI
Art.
27 – Condizioni di eleggibilità
Sono
eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in
possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all’associazione
da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto
non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o
indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di
capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati
dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.
La
gratuità della cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e
l’erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro
il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque
configurato a partire dal momento della sua designazione ad una
carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o
attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro
conclusione.
Non
sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi
quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino
italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo
con le strutture centrale o periferiche.
TITOLO
V - COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Art.
28 – Commissioni, Gruppi e Scuole
Il
Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi,
commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi
competenza in specifici rami dell’attività associativa,
determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri,
specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso
Consiglio Direttivo.
Il
Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-
organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali
e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.
Tali
gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno
rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono
direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all’attività
del gruppo stesso. E’ vietata la costituzione di gruppi di non
Soci.
Ogni
gruppo deve in ogni caso rispondere al Consiglio Direttivo e
relazionare allo stesso le attività e le iniziative almeno una
volta l’anno.
TITOLO
VI - SOTTOSEZIONI
Art.
29 – Costituzione
Il
Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo
Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più
Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli
effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati
elettivi all’assemblea dei delegati del CAI. I Soci della
Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La
Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto
dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene
rapporti diretti con la struttura centrale.
Ha
un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello
della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue
modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
TITOLO
VII - PATRIMONIO
Art.
30 –Patrimonio
Il
patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da
eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le
entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali;
dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai
contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni,
proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le
esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente
bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno
alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di
gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle
attività istituzionali. E’ vietata la distribuzione fra i Soci,
anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi
riserve.
TITOLO
VIII - AMMINISTRAZIONE
Art.
31 – Esercizio Sociale
Gli
esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla
chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio
che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei
Revisori dei Conti, devono essere presentati all’Assemblea dei
Soci per l’approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante
affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni
antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e
veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione.
Dal bilancio
devono
espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo
scioglimento della sottoSezione, le attività patrimoniali nette,
risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del
Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano,
sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal
CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio
del GR interessato. In caso di scioglimento di una sottoSezione, le
attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da
farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei
revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente
acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sottoSezione
mantengono la loro iscrizione alla Sezione.
TITOLO
IX - CONTROVERSIE
Art.
32 – Tentativo di conciliazione
La
giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due
gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a
livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei
Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio
Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado.
Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed
organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere
deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o
all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che
prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le
norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale
del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei
suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.
Art.
33 – Rinvio alle norme del Club alpino italiano Per
tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le
disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club
Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la
sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e
controllo del CAI.
Ogni
modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza
dall’Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia
solo dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di
indirizzo e controllo del CAI.
Il
su esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della
Sezione di Palazzolo sull’Oglio del
Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 14/03/2008
Il
Presidente della Sezione
Il Presidente dell’Assemblea
Sepati Gualtiero
Marenzi
Fiorangela
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