SOCIO? ASSICURATO!
L'assicurazione
viaggia con la tessera
Sono
assicurati tutti i soci in tutte le attività e
iniziative istituzionali organizzate sia dalle strutture
centrali che da quelle territoriali del CAI.
MASSIMALI E COSTI 2015
A) COPERTURE ASSICURATIVE per i SOCI
POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ SOCIALE
Massimali Combinazione A:
Caso morte € 55.000,00
Caso invalidità permanente € 80.000,00
Rimborso spese di cura € 1.600,00
Premio: compreso nel tesseramento
Massimali Combinazione B:
Caso morte € 110.000,00
Caso invalidità permanente € 160.000,00
Rimborso spese di cura € 2.000,00
Premio: aggiuntivo annuo per accedere alla combinazione
B € 4,00.
Ogni anno al momento del rinnovo della tessera è
possibile decidere se optare per il r
addoppio dei massimali assicurativi o no.
Per i non soci è possibile stipulare l’assicurazione
giornaliera al costo di 5 euro presso la sede
CAI
il venerdì sera dalle 21.00.
Coperture attive con l’iscrizione al Club Alpino
Italiano
Innanzitutto presentiamo le coperture assicurative
attive quando ci si iscrive al Club Alpino Italiano.
Soccorso Alpino soci
Si
tratta di una copertura del ramo Infortuni, riconosciuta
ai soci Cai, a partire dalla data di iscrizione o di
rinnovo. La polizza ha decorrenza dal 1°Aprile di
ciascun anno in corrispondenza dal termine del periodo
di rinnovo del tesseramento. Prevede:
la
corresponsione di una diaria da ricovero ospedaliero e
il rimborso di tutte le spese sostenute per l'opera di
ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che
compiuta, di persone ferite, morte, disperse e comunque
in pericolo di vita nell’ambito europeo, durante la
pratica dell'alpinismo, dell'escursionismo in montagna,
dell'escursionismo con utilizzo di mountain bike al di
fuori delle strade statali provinciali e comunali nonché
della speleologia, del torrentismo. Non è estesa: agli
eventi dipendenti da alpinismo agonistico e di
spettacolo.
Responsabilità Civile
La
garanzia di Responsabilità Civile attivata annualmente
dalla Sede Centrale prevede: la copertura per danni
imputabili all’ “Assicurato” (CAI sede Centrale,
Sezioni, sottosezioni, raggruppamenti territoriali,
organi tecnici centrali e periferici, Soci e non soci
del CAI) cagionati a terzi, a cose e/o animali durante
le attività svolte e/o organizzate in ambito CAI
dall’Assicurato, sempre che l’evento sia in rapporto di
causalità con lo svolgimento e/o l’organizzazione
dell’attività.
Non è estesa: alla R.C. imputabile all’ “Assicurato” per
i danni a terzi derivanti da errori od omissioni di
carattere meramente amministrativo o regolamentari
propri o delle persone delle quali o con le quali debba
rispondere.
-
alla R.C. per i danni a terzi derivanti dalla propria
attività personale (extra ambito CAI.)
Tutela legale per le Sezioni
La
garanzia attivata dalla Sede Centrale dal 2007, prevede:
il rimborso delle spese legali e peritali occorrenti
alle Sezioni per la difesa dei loro interessi in sede
giudiziale, in relazione ai procedimenti penali
derivanti dall’attività sezionale. Le garanzie di
polizza valgono per i Presidenti delle Sezioni, i
componenti dei Consigli direttivi e i Soci iscritti,
nell’ambito delle funzioni istituzionali e statutarie
loro attribuite per lo svolgimento dell’attività
sezionale. La polizza di Tutela Legale opera nel caso
tali soggetti siano indagati o imputati in un
procedimento penale con l’accusa di aver commesso un
reato nello svolgimento dell’attività sezionale, per
atti compiuti involontariamente (contravvenzioni e/o
delitti colposi ). Una particolare estensione riguarderà
i soli Presidenti e Consiglieri, per i quali la garanzia
opererà anche quando l’imputazione penale riguardi atti
compiuti volontariamente (delitti
dolosi); in questo caso però la garanzia scatterà solo
se, esaurito il giudizio, sarà stata accertata l’assenza
di dolo e quindi l’involontarietà del fatto.
Non è estesa : ai procedimenti civili e a quelli
amministrativi.
Denunce sinistri: come denunciarli
La
Sezione deve segnalare il sinistro (infortunio o
richiesta di risarcimento danni) inviando apposita
comunicazione via fax al n. 02.205723201 o tramite
raccomandata A/R all’ufficio Assicurazioni della Sede
centrale di Via Petrella 19 Milano, entro 10 giorni
dall’accaduto, salvo il caso di incidente mortale per il
quale la comunicazione deve essere immediata.
Per quanto riguarda la denuncia di sinistro -
responsabilità civile (modulo 11) e denuncia di sinistro
- infortunio (modulo 11 bis) occorre riportare la
narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze,
il nome ed il domicilio dell’ infortunati ,dei
danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le
cause del sinistro, salvo il caso di incidente mortale
per il quale bisogna darne immediato avviso via fax,
alla Sede centrale.
In
ogni caso, sarà cura dell’ufficio Assicurazioni aprire
la pratica presso l’agenzia assicurativa competente e
darne comunicazione all’interessato. Sarà compito
dell’interessato produrre tutta la documentazione
richiesta dalla Compagnia assicuratrice (es. fatture
originali di spesa) ai fini della liquidazione del
sinistro.
Per quanto concerne i recuperi eseguiti dalle squadre
del Soccorso Alpino, in caso di intervento di una
stazione del C.N.S.A.S. - su territorio nazionale – è
sufficiente l’invio del rapporto informativo da parte
del capo stazione C.N.S.A.S. Per questo si raccomanda ai
soci di comunicare ai membri del C.N.S.A.S. intervenuti
i dati anagrafici, la sezione di appartenenza nonchè di
documentare la regolarità della loro iscrizione al CAI.
In
caso di interventi effettuati da strutture diverse dal
C.N.S.A.S., o in collaborazione con lo stesso (elisoccorso,
118 etc.) sia sul territorio nazionale che in altre
montagne europee, la Sezione o l’interessato,
immediatamente dopo l' intervento dovranno inviare la
segnalazione di intervento alla segreteria del Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Via E.
Petrella 19 - 20124 Milano tel. 02/29530433 fax
02/29530364.
Allo stesso indirizzo dovranno essere inoltrate
tempestivamente tutte le fatture e le ricevute delle
spese sostenute per il recupero.
Attenzione alla prescrizione !
E’ importante ricordare che il termine di
prescrizione per le richieste di risarcimento, sotto
perdita del relativo diritto, ai sensi dell’art. 2952
del Codice civile, è di un anno dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui si fonda; sono fatti salvi
eventuali atti interruttivi della prescrizione medesima,
a mezzo raccomandata di rischiesta risarcitori